Il professionista, al fine di evitare di monitorare continuamente gli incassi delle prestazioni (il conto corrente), e per evitare il rischio di emissione tardiva delle fatture, può avvalersi, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, della fattura differita. L’obbligo di emissione delle fatture in formato digitale non ha modificato la disposizione citata e quini i contribuenti potranno continuare a fruire della semplificazione in rassegna.
La fattura differita può essere emessa anche “per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto”. In tale ipotesi può essere emesso un solo documento “recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Per quanto riguarda la nozione di idonea documentazione l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali.
Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattasi, ad esempio, oltre che del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera di incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi” (Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014).