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Questa risposta, che l’Agenzia delle entrate ha dato ad un quesito specifico, assume tuttavia una portata generale e fornisce utili indicazioni sia in tema di fatturazione di beni o di servizi, sia in tema di fatture immediate e differite, sia in tema documentazione “idonea” al fine di poter utilizzare la fatturazione differita.
Per meglio comprendere la vasta problematica, va tenuto presente preliminarmente che dal 1° luglio 2019 è in vigore l’obbligo di indicare in fattura la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre ché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (lettera g-bis), art. 21, c. 2, del decreto IVA).
Come è noto, la fattura può essere emessa in via immediata, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, in via differita. Il termine “immediata” lascia intendere che l’emissione della fattura deve essere contestuale all’”effettuazione” dell’operazione (consegna del bene venduto o pagamento del servizio prestato).
Le difficoltà del rispetto di tale “contestualità” avevano indotto l’Amministrazione finanziaria già da tempo, a considerare “immediata” anche la fattura emessa entro le ore 24 (cioè entro la mezzanotte) del medesimo giorno di “effettuazione” dell’operazione come sopra indicata.
Tuttavia, le difficoltà per l’emissione di fatture “cartacee” nel rispetto di tale termine ancorché “esteso”, sono apparse inaccettabili nel nuovo regime delle fatture “elettroniche” la cui «emissione», va intesa come “trasmissione”.
Ciò ha indotto il Legislatore a modificare il primo periodo del quarto comma dell’art. 21/IVA e considerare “immediata” anche la fattura emessa e trasmessa entro 12 giorni dal medesimo giorno di “effettuazione” dell’operazione come sopra indicata.

Ciò premesso, venendo al quesito posto, un’impresa che esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente e che, a lavorazione effettuata, riconsegna il materiale al committente mediante l’emissione di D.D.T. con causale “reso lavorato” ha fatto presente di voler emettere un’unica fattura mensile, con pagamento a 30 gg., riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente riportando nel campo data della sezione dati generali del file fattura elettronica la data di fine mese.
L’istante ha quindi ipotizzato, a titolo di esempio:

  • 10 settembre 2019, data emissione primo DDT di reso lavorato;
  • 20 settembre 2019, data emissione secondo DDT di reso lavorato;
  • 28 settembre 2019, data emissione terzo DDT di reso lavorato;
  • 30 settembre 2019, compilazione della fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo.
    L’Agenzia delle entrate ha invece fatto presente che «Nel caso prospettato non è esatto parlare di fatturazione differita. Si è infatti in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file.»
    Se la fattura è emessa il 30 settembre, occorre quindi effettuare l’invio allo SdI entro i dodici giorni successivi.
    La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.
    Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).
    La diversa ipotesi della fattura «differita»:
    «Va sottolineato come le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.»
    A) La fattura differita per cessioni di beni (pagamento avvenuto o non avvenuto):
    A fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:
    a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
    b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.
    B) La fattura differita per prestazioni di servizi (pagamento avvenuto):
    A fronte di più prestazioni effettuate e pagate nel corso di un mese solare, è possibile emettere una fattura riepilogativa «differita», come previsto dalla circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nella quale era stato affermato «purché la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.».
    La risoluzione dell’Agenzia delle entrate ha infine precisato che il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
    In questo senso, laddove i richiamati elementi risultino in modo chiaro e puntuale, possono considerarsi astrattamente idonei anche i “DDT di riconsegna in conto lavoro” utilizzati dall’istante.