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L’istante ha fatto presente che, a causa di un’anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso tramite il Sistema di Interscambio diverse decine di fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA.
In merito l’istante ritiene che l’errore possa essere sanato “scartando” di fatto ex post le fatture duplicate, ovvero considerando l’invio come “non effettuato” senza ulteriori adempimenti.
L’Agenzia delle entrate ha invece ritenuto che l’errore del contribuente può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e che, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, l’istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.