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gestione dei «ticket restaurant» (corrispettivo «non riscosso») e vendita di biglietti per autobus

Un esercente l’attività di bar-pasticceria provvisto di Registratore telematico che accetta «ticket restaurant» e vende biglietti per autobus ha fatto presente:
a) di avere verificato che il nuovo misuratore conteggia l’importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini IVA, nonostante i medesimi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice; si determina dunque una duplicazione dei ricavi e dell’IVA a debito.
L’Agenzia delle entrate ha affermato in proposito che: “(…) dalle specifiche tecniche emerge come, similmente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società.
Ciò detto, nel confermare che è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’esigibilità dell’IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo. Tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.”

L’Agenzia delle entrate ha quindi ammesso l’esistenza dell’anomala duplicazione degli importi trasmessi dall’esercente nell’ammontare dei corrispettivi e nell’ammontare dei dati delle fatture emesse (anomalia che Comufficio aveva peraltro già da tempo segnalato).
In attesa di una successiva versione del tracciato del file “Tipi dati per i corrispettivi” che elimini tale anomalia, l’Agenzia delle entrate ha quindi confermato che l’esercente deve continuare ad effettuare le corrette liquidazioni periodiche dell’IVA come stabilito dalla normativa, mentre l’Agenzia “terrà conto” del “disallineamento” tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente; in altre parole, questo fatto non costituirà violazione tributaria e, conseguentemente, non darà luogo all’applicazione di sanzioni.
b) di avere verificato che, relativamente alle cessioni dei biglietti dell’autobus che l’istante ha scelto di certificare con il documento commerciale, il registratore di cassa memorizza il corrispettivo complessivo in regime di esenzione IVA, sebbene al rivenditore spetti il solo aggio. L’esercente ha quindi chiesto quali siano le modalità per registrare e trasmettere correttamente gli incassi senza che si verifichino duplicazioni dei valori e, in particolare, con riferimento ai biglietti dell’autobus, quale sia la corretta modalità di certificazione per evitare l’attribuzione di importi non spettanti.
In proposito, l’Agenzia delle entrate ha affermato che “per quanto attiene alla rivendita dei biglietti ed abbonamenti degli autobus, (…) si conferma che l’istante non è tenuto ad emettere il “documento commerciale” all’atto della cessione dei titoli di trasporto. In tal senso sono stati impostati i registratori di cassa, che, dunque, non prevedono un sistema di memorizzazione specifico per tali somme.”

Riteniamo che quest’ultima affermazione dell’Agenzia delle entrate debba essere interpretata come segue.
Va innanzitutto tenuto presente che tutte le operazioni con regime IVA c.d. “monofase” (cessioni di tabacchi, biglietti e titoli di viaggio, schede telefoniche, giornali, ecc.) sono, come è noto, “non soggette” ad IVA ex art. 74, secondo comma, DPR n. 633/1972.
Trattandosi di operazioni fuori campo IVA, l’esercente può non provvedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei relativi importi e, conseguentemente, può non emettere per tali operazioni alcun documento commerciale con il RT.
Qualora invece l’esercente intenda emettere comunque il documento commerciale con il RT per esigenze gestionali (come è stato affermato nel caso di specie), può liberamente farlo e, in tal caso, il registratore di cassa è “impostato” con un “sistema di memorizzazione specifico” per tali importi, costituito dal codice “Natura – N2”.
Va da sé che di tali importi, pur contenuti nel file XML trasmesso, l’Agenzia non terrà alcun conto né ai fini della determinazione della liquidazione periodica dell’IVA dovuta dall’esercente, né ai fini della determinazione del volume d’affari di questo.