Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 e successivamente modificato dal Provvedimento n. 166579 del 20/04/2020 è stata approvata una nuova versione del tracciato “XML” della fatturazione elettronica e ciò ha comportato anche l’introduzione di nuovi codici, più specifici, da indicare nel campo “Tipo di Documento”. Tali codici, utilizzati in via facoltativa a partire dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2022, diverranno obbligatori a partire dal 1° luglio 2022.
L’esterometro sarà ufficialmente abolito. Gli stessi dati dovranno essere comunicati attraverso le Fatture Elettroniche inviate allo Sistema di Interscambio, sia per il ciclo attivo che per quello passivo.
Per le operazioni attive il termine per la trasmissione allo SdI coincide con il termine di emissione delle fatture italiane, ovvero 12 giorni, ed entro il 15 del mese successivo per le differite.
Per le operazioni passive la trasmissione dei dati è da effettuarsi entro il 15 del mese successivo dalla data di ricezione della fattura.
Si precisa che sono escluse le operazioni transfrontaliere di acquisti di beni/servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (art.7 DPR 633/72) qualora siano di importo non superiore €5.000 per singola operazione.
TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO
Acquisto di servizi dall’estero (sia extracomunitari che intracomunitari): l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD17, e nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (prestatore estero) mentre nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT). Per i servizi intracomunitari l’utilizzo dell’autofattura elettronica non elimina l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, se dovuto.
Compilazione del documento:
In dati testata, la compilazione rimane invariata, facendo ben attenzione di inserire nel TAG “soggetto emittente” CC – Cessionario/Committente. Inserendo questo, solo al momento dell’invio della fattura allo sdi, si invertiranno i campi del Cedente/Prestatore, e del Cessionario/Committente.
Nei dati generali, nella sezione DATA, va inserita la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari, oppure
la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano. La trasmissione dei dati è da effettuarsi entro il 15 del mese successivo dalla data di ricezione della fattura.
Come numero di fattura è consigliabile usare una numerazione ad hoc, creando sezionale apposito per il tipo di documento TD17.
Nel campo “Dati Fatture Collegate” campo 2.1.6, va indicato data e numero della fattura emessa dal tuo fornitore.
Nella sezione corpo della fattura, va inserito l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore, l’iva relativa da applicare ai servizi acquistati oppure la natura dell’iva nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice natura N3.4 nel caso di non imponibilità e codice natura N4 nel caso di esenzione); questa informazione verificala con il tuo commercialista.
TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Questo documento deve essere utilizzato nel caso in cui si effettua un acquisto di beni da un soggetto residente in Unione Europea. La normativa di riferimento delle fatture di acquisto di di beni intracomunitari è l’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993.
Il fornitore emette una fattura senza applicazione dell’iva (sarà emessa dal fornitore europeo in formato tradizionale) e dopo la ricezione della fattura si dovrà emettere un’autofattura elettronica per integrare l’imposta dovuta seguendo queste indicazioni:
Compilazione del documento:
In dati testata, la compilazione rimane invariata, facendo ben attenzione di inserire nel TAG “soggetto emittente” CC – Cessionario/Committente. Inserendo questo, solo al momento dell’invio della fattura allo sdi, si invertiranno i campi del Cedente/Prestatore, e del Cessionario/Committente.
Nei dati generali, nella sezione DATA deve essere riportata la data di ricezione della fattura del fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore. La trasmissione dei dati è da effettuarsi entro il 15 del mese successivo dalla data di ricezione della fattura.
Nel campo “Dati Fatture Collegate” campo 2.1.6, va indicato data e numero della fattura emessa dal tuo fornitore.
Nel campo corpo della fattura inserire l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore. Inserire l’iva relativa da applicare ai beni acquistati oppure la natura dell’iva nel caso non si tratti di un’operazione imponibile; questa informazione verificala con il tuo commercialista.
TD19: Integrazione o Autofattura per acquisto di beni
Questo documento deve essere utilizzato nel caso in cui effettui un acquisto di beni da un venditore estero ma che sono già presenti nel territorio italiano (non si tratta quindi di importazione o di acquisto intracomunitario). La normativa di riferimento è l’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il fornitore emette una fattura senza applicazione dell’IVA, dopo la ricezione della fattura bisogna emettere un’autofattura elettronica per integrare l’imposta dovuta seguendo queste indicazioni:
Compilazione del documento:
In dati testata, la compilazione rimane invariata, facendo ben attenzione di inserire nel TAG “soggetto emittente” CC – Cessionario/Committente. Inserendo questo, solo al momento dell’invio della fattura allo sdi, si invertiranno i campi del Cedente/Prestatore, e del Cessionario/Committente.
Nei dati generali, deve essere riportata la data di ricezione della fattura del fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore. La trasmissione dei dati è da effettuarsi entro il 15 del mese successivo dalla data di ricezione della fattura.
Nel campo “Dati Fatture Collegate” campo 2.1.6, va indicato data e numero della fattura emessa dal tuo fornitore.
Nel campo corpo della fattura, inserire l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore. Inserire l’IVA relativa da applicare ai beni acquistati oppure la natura dell’IVA nel caso non si tratti di un’operazione imponibile; questa informazione verificala con il tuo commercialista.