Con la conversione in legge del D.L.119, il Legislatore non ha fugato i dubbi in riferimento alla differenziazione delle date previste in fattura.
Certi che, in tempi ragionevoli, l’Agenzia fornirà le delucidazioni necessarie, comunichiamo che le soluzioni applicative degli associati continueranno ad attuare, per il primo semestre, le preesistenti modalità di emissione/annotazione della fattura attiva.
In altri termini:
- la data di emissione della fattura (data che compare sul documento) coincide con la data di effettuazione dell’operazione (in riferimento alle fatture immediate)
- la fattura deve essere trasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di emissione (16 del mese successivo per i mensili e 16 del secondo mese successivo per i trimestrali)
- l’annotazione della fattura sul registro Iva può essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra la data di emissione e il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione