Questi ultimi rappresentano un caso particolare di autofattura di acquisti emessa per loro conto. L’autofattura è una fattura che va trasmessa utilizzando infatti il codice TD01 (relativo alle fatture), ad eccezione delle “autofatture” emesse per regolarizzare la mancata emissione di una fattura di un fornitore ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997, che va identificata con il codice TD20.
L’esonero del predetto articolo 34, comma 6 del DPR 633/72 è valido se nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 7 mila euro, di almeno due terzi è rappresentato da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A), parte I, allegata al DPR 633/72. Tale esonero riguarda il versamento dell’Iva e tutti gli obblighi documentali e contabili, con la sola eccezione di numerazione delle fatture di acquisto e bollette doganali per le importazioni e le fatture di vendita emesse per loro conto da cessionari e committenti.
Questi ultimi devono emettere autofattura con l’indicazione della relativa imposta determinata applicando le percentuali di compensazione nell’ipotesi di cessione dei prodotti agricoli di cui alla citata tabella A), parte I, ovvero le ordinarie aliquote IVA negli altri casi, quando acquistano beni o utilizzano servizi da produttori agricoli esonerati, e devono inoltre consegnare al produttore agricolo esonerato una copia dell’autofattura emessa e registrare separatamente quest’ultima a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.