Il cedente, colui che emette la fattura, riceve una “notifica di mancata consegna” quando il Sistema di Interscambio non riesce a consegnare il file alla Pubblica Amministrazione o all’impresa destinataria.
Nel caso di un soggetto senza partita iva:
In questo caso la “notifica di mancata consegna” è la prassi perché la normativa prevede che il cliente privato solo con codice fiscale non è obbligato a ricevere la fattura in formato elettronico (standard XML) ed ha diritto di riceverla nel formato tradizionale (cartacea, PDF, ecc.). Deve quindi essere sempre trasmessa al Sistema di Interscambio senza bisogno di indicare all’interno della fattura l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC).
Nel caso dell’impresa privata:
Il Sistema di Interscambio non è riuscito a consegnare la fattura al destinatario/cliente perché si è verificata una delle seguenti cause:
- l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) non è stato inserito in fattura;
- l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) inserito in fattura non è corretto.
In questo caso chi emette la fattura deve comunicare (in qualsiasi modalità) al destinatario/cliente che deve recuperare l’originale della sua fattura accedendo all’interno della sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate/Fatture e Corrispettivi.
E’ importante sapere che, nel caso di mancata consegna, il cliente che è soggetto obbligato ad emettere e ricevere la fatturazione elettronica può dedurre il costo e detrarre l’IVA solo se ha preso visione della stessa nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate/Fatture e Corrispettivi.
Nel caso della PA:
Il Sistema di Interscambio provvede a contattare la PA destinataria per segnalare il problema e per invitarla alla sua risoluzione.
Nei successivi 10 giorni il Sistema di Interscambio proverà nuovamente l’inoltro del file FatturaPA all’Amministrazione destinataria.
Se la consegna riesce, il Sdi invia al mittente una ricevuta di consegna, altrimenti, trascorsi 10 giorni dall’invio della notifica di mancata consegna, invia al mittente un’ attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.
L’ attestazione di avvenuta trasmissione è composta dal file fattura originale e dal file notifica sottoscritto elettronicamente e consente al cedente di inviare telematicamente la fattura all’amministrazione destinataria, utilizzando canali (es. mail, PEC) a lui noti senza ulteriori passaggi attraverso il SdI.